Sintesi del d.lgs.262/2000


- Viene vietata la condotta di veicoli di trasporto con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc; - La cernita e il trituramento degli stracci e della carta sono vietati se eseguiti senza l’uso di DPI; - L’uso delle pistole fissachiodi è vietato solo se di elevata potenza. Concessione della deroga - Le lavorazioni, i processi ed i lavori indicati in all.1 possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale. - L’attività didattica o di formazione professionale deve essere autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro. - Al riguardo, sta per essere siglato tra l’Assessorato alla Sanità e la Direzione Regionale del Lavoro un protocollo d’intesa teso a definire criteri, procedure e modulistica necessari a rendere omogenea sia l’azione autorizzativa in capo alle Direzione Provinciali e, conseguentemente, l’attività ispettiva delle ASL. - Secondo le informazioni in nostro possesso la procedura dovrebbe concludersi entro 90 giorni dalla richiesta da parte dell’impresa, 45 dei quali saranno utilizzati dalle ASL per svolgere la propria attività di verifica. Accertamenti preventivi e periodici L’art.9 del DLgs 345/99 così come integrato e modificato prevede che le visite preventive e periodiche ( da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno) per accertare l’idoneità specifica al lavoro dei minori, siano effettuate ( a cura e spese del datore di lavoro) presso un Medico del Servizio Sanitario Nazionale (es. Medico ASL, Medico di Base, Medico Sportivo). Nel merito appare utile riprendere la Circolare 29 Febbraio 2000 dell’Assessorato alla Sanità, la quale specifica che: - l’adolescente avviato ad un lavoro compreso nell’allegato 1 e per il quale non vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria cosi come stabilito dal Titolo 1 capo IV del DLgs. 626/94, all’atto della visita presso un Medico del SSN, dovrà esibire copia dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro al proprio datore di lavoro; - sul certificato di idoneità rilasciato da un Medico del SSN , dovrà essere riportata l’indicazione che l’impiego è subordinato all’esistenza delle condizioni dell’art. 6 comma 2 della L. 977/67 (indispensabili motivi didattici, formazione professionale, tempo strettamente necessario) e alla specifica autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro; - nel caso di minori addetti a lavorazioni per le quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria (Titolo 1 capo IV DLgs.626/94), le visite preventive e periodiche sono demandate al Medico Competente dell’impresa. - Rafforzando l’indicazione, la Circolare aggiunge: " I SPSAL abbandoneranno quindi la gestione ed esecuzione diretta degli accertamenti sanitari di minore da adibire o adibiti a lavorazioni per le quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria la cui esecuzione è affidata al Medico Competente, mantenendo la diretta esecuzione di quelli per minori soggetti a rischi per i quali non vige l’obbligo della suddetta sorveglianza sanitaria e per tutti gli apprendisti maggiorenni.