NEWS

Autotrasporto: rimborso accisa sul gasolio per il IV trimestre 2018

DATA
20.12.2018
E' possibile presentare la dichiarazione per il recupero dell'accisa dal 1° al 31 Gennaio 2019.

Per i consumi di gasolio effettuati nel QUARTO TRIMESTRE SOLARE 2018 (periodo 1° Ottobre - 31 Dicembre 2018) è possibile presentare la dichiarazione per il recupero dell'accisa dal 1° al 31 Gennaio 2019.

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2018, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha confermato l'entità del beneficio in misura pari a € 214,18 per mille litri di prodotto.

ATTENZIONE: a seguito della novità introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2015, a decorrere dai consumi effettuati dal 1° Gennaio 2015 non è più possibile richiedere il credito d'imposta in riferimento ai veicoli di categoria "Euro 0" o inferiore.

La Legge di Stabilità per il 2016 ha, infine, ampliato la platea dei veicoli esclusi dal bonus accisa, estendendola anche ai consumi di gasolio effettuati dal 1° Gennaio 2016 dai veicoli di categoria "Euro 2" o inferiore. In altri termini, dai consumi relativi al 2016 gli esercenti possono richiedere il credito d'imposta accisa solo per i veicoli di categoria "Euro 3" o superiore.

Per ottenere il diritto all'utilizzo in compensazione o il rimborso del credito d'imposta spettante per il IV trimestre 2018, i soggetti interessati devono presentare in Gennaio 2019 (termine non decadenziale) specifica dichiarazione a:

- per le imprese nazionali: UFFICIO DELLE DOGANE TERRITORIALMENTE COMPETENTE rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, l'Ufficio competente rispetto alla sede legale o alla sede principale tra le sedi operative;

- per le imprese comunitarie obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia: UFFICIO DELLE DOGANE TERRITORIALMENTE COMPETENTE rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa;

- per le imprese comunitarie non obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia: UFFICIO DELLE DOGANE DI ROMA I.

Per la predisposizione delle domande-dichiarazioni e la relativa stampa sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane http://www.adm.gov.it/ (Dogane - In un click - Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2018), sia il modello di dichiarazione che il relativo software.

Inoltre, i contribuenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I..

Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione (ai sensi del D.Lgs. 241/97) l'importo del credito sorto nel trimestre in commento devono:

- attendere la formazione del credito mediante il silenzio-assenso, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuto il diniego dell'Ufficio, OPPURE mediante un'eventuale comunicazione di "convalida" esplicita da parte dell'Ufficio (se ciò avviene prima della formazione del silenzio-assenso);

- indicare nel mod. F24 l'importo del credito nella sezione "Erario" con il codice tributo: " 6740";

- utilizzare il credito in compensazione entro e non oltre il 31/12/2020;

- per l'eventuale eccedenza non utilizzata entro il 31/12/2020, richiedere il rimborso con apposita istanza al competente Ufficio entro il 30/06/2021, a pena di decadenza.

Per provare i consumi di gasolio per autotrazione ai fini del beneficio in oggetto:

- per gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, in c/terzi o in c/proprio, è sempre necessaria la relativa fattura d'acquisto. Con l'introduzione della fattura elettronica, le Dogane hanno precisato che, ai fini del rimborso accisa, permane l'obbligo di indicare in fattura la targa del veicolo rifornito;

- per i soggetti esercenti le attività di trasporto di persone è sufficiente la sola scheda carburante.

Condividi la notizia