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Emergenza coronavirus: + 12 settimane di cassa nella legge di Bilancio 2021
Ad integrazione delle prime informazioni, l’INPS approfondisce il tema degli ammortizzatori sociali di cui alla legge di Bilancio 2021. Oltre a ripercorrere, come di consuetudine, i tratti che caratterizzano la disciplina dei trattamenti di integrazione salariale previsti nell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (artt. 19-22 quinquies DL n. 18/2020) in merito alle settimane 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021, l’INPS ribadisce che:
• I trattamenti di integrazione salariale sono collocabili in base ad un arco temporale differenziato - periodo compreso tra il 1/1/2021 e il 31/3/2021 per i trattamenti di CIGO e - periodo compreso tra il 1/1/2021 e il 30/6/2021 per i trattamenti di AOR e CIGD;
• i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi del DL n. 137/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1/1/2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla legge n. 178/2020;
• l’accesso alle 12 settimane di integrazione salariale prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31/12/2020. Sarà, quindi, possibile richiedere periodi afferenti alle 12 settimane anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale COVID-19;
• l’utilizzo delle 12 settimane è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati e, a conferma dell’indirizzo già assunto nel DL n. 104/202, senza in alcun modo tener conto del datore relativo al fruito.
L’istituto propone il seguente esempio:
A titolo esemplificativo, se un’azienda ha già richiesto - con la causale “COVID 19 DL 137” e per un periodo continuativo dal 21 dicembre 2020 al 30 gennaio 2021 - le 6 settimane di cassa integrazione ordinaria previste dal decreto-legge n. 137/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall’Istituto, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui alla legge n. 178/2020, potrà ancora beneficiare, al massimo, di ulteriori 8 settimane di nuovi trattamenti (12 complessive meno le 4 settimane di “gennaio 2021”).
Vengono, inoltre, istituiti nuovi e appositi codici per il conguaglio delle prestazioni di cui alla L. n. 178/2020 nelle denunce UniEmens.
Riferimento: INPS circolare n. 28 del 17/2/2021
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